Istituzione del contratto “Socrate” per l’occupazione
- È istituito il contratto “Socrate” per l’occupazione (OSC) come strumento per favorire lo sviluppo e l’occupazione nell’industria manifatturiera.
- L’OSC ha natura sperimentale. Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM si riservano, quindi, di verificarne l’efficacia al fine di individuare eventuali correttivi idonei sia a promuoverne ulteriormente l’applicazione, che a garantirne la corretta applicazione.
- L’OSC è un contratto di ingresso, a tempo determinato, di natura subordinata e con finalità di incentivazione della stabilità occupazionale. Come previsto al successivo comma 8, l’OSC è diretto:
– a determinate categorie di lavoratori o a particolari tipologie di aziende;
– a favorire l’occupazione in situazioni di criticità occupazionale.
L’OSC ha la finalità sociale di sostenere e accrescere le opportunità di occupazione a fronte di investimenti produttivi e organizzativi e di favorire specificamente l’incremento del tasso di occupazione giovanile, femminile e degli ultracinquantenni nella piccola e media industria metalmeccanica.
L’OSC può essere utilizzato esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il presente CCNL.
- L’OSC può essere utilizzato dal datore di lavoro una sola volta per il medesimo lavoratore. L’OSC è un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro cui segue, in caso di conferma del lavoratore, la stabilizzazione a tempo indeterminato.
Durata
- L’OSC ha una durata variabile da sei a diciotto mesi continuativi e non prorogabili.
- Il datore di lavoro, prima della scadenza dell’OSC, comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto che, in tale caso, è convertito automaticamente a tempo indeterminato. In assenza di comunicazione il contratto si intende convertito automaticamente a tempo indeterminato.
- Al contratto OSC si applicano i periodi di prova previsti dall’ art. 3.
Ambito di applicazione
- L’OSC ha l’obiettivo di favorire l’occupazione sia in situazioni di criticità occupazionale che per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori; pertanto, si applica esclusivamente alle seguenti fattispecie:
- lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età;
- donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
- lavoratrici e lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni;
- lavoratrici che hanno perso o stanno ricercando un’occupazione;
- lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
- lavoratrici e lavoratori assunti per l’avvio di nuove attività nei primi ventiquattro mesi;
- lavoratrici e lavoratori assunti da imprese che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.
Assunzione e retribuzione
- I lavoratori assunti con OSC sono inquadrati secondo quanto previsto all’art. 10 del presente contratto in base alle mansioni assegnate e hanno diritto sia a tutti i trattamenti ivi stabiliti che a quelli in atto in azienda, purché compatibili con la natura del contratto a termine.
I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente.
Cat. | Importi in Euro al 1° Settembre 2016 |
1ª | 1.325,00 |
2ª | 1.325,00 |
3ª | 1.365,00 |
4ª | 1.425,00 |
5ª | 1.530,00 |
6ª | 1.640,00 |
7ª | 1.760,00 |
8ª | 1.910,00 |
9ª | 2.125,00 |
- Il lavoratore, in caso di mancata conferma al termine dell’OSC, matura il diritto a percepire un elemento retributivo di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare previsto dall’art. 36, a parità di livello, e quello applicato nel corso del rapporto. Tale elemento retributivo, da assoggettare agli oneri sociali corrispondenti, sarà corrisposto unitamente alle spettanze correnti dell’ultimo mese di servizio.
Modalità di approvazione dell’OSC
- L’applicazione dei minimi di cui al precedente comma 9 è subordinata all’approvazione della richiesta, entro sette giorni dalla sua presentazione da parte del datore di lavoro, della Commissione di validazione costituita da Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM nazionali. In caso di mancata ricezione della risposta entro i sette giorni successivi alla richiesta, questa si intenderà approvata. In caso di esplicita risposta negativa della Commissione, il contratto deve considerarsi a tempo determinato, per la durata prefissata e alle normali condizioni di legge e del presente Ccnl. La Commissione opera attraverso un sistema di validazione informatizzato.
Richiesta e validazione dell’OSC
- Il datore di lavoro deve presentare la richiesta corredandola, obbligatoriamente, con la seguente documentazione:
– documento di identità e codice fiscale/partita I.V.A. del datore di lavoro e del lavoratore;
– dichiarazione autocertificata (ai sensi della vigente normativa – art. 46 d.P.R. n. 445/2000) dal datore di lavoro, in relazione alla causale ricorrente, relativa a:
- data di inizio attività, per le imprese in fase di avvio;
- attestazione dell’avvenuto incremento occupazionale, per le imprese che assumono ai sensi del punto 8, lett. e);
- natura e anno di realizzazione degli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.
Monitoraggio e Banca dati
- Per le attività di monitoraggio e controllo, e a parziale copertura delle spese per il sistema di validazione dell’OSC, è stabilito un contributo obbligatorio, a carico del datore di lavoro, pari a € 80,00 per ogni lavoratore assunto con il medesimo contratto. Il sistema di validazione sarà operativo entro il 15 settembre 2016.
- I dati provenienti dalla costituzione, eventuale interruzione, conferma e formazione dei rapporti di lavoro con OSC, sono conservati in apposita Banca dati, a disposizione di Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM, organizzata allo scopo di monitorare continuamente l’evoluzione dell’istituto e disporre eventuali correttivi.
- Le Organizzazioni territoriali di Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM potranno usufruire dei dati raccolti per favorire percorsi di ricollocazione per i lavoratori interessati.
Formazione
- I lavoratori assunti con OSC saranno formati in modo adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, così come previsto dall’art. 60, lettera b). I lavoratori assunti con OSC saranno coinvolti in percorsi di addestramento.
Welfare
- Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall’articolo 46.
Norme finali
- Per quanto non contemplato dal presente istituto valgono le disposizioni di legge e del vigente CCNL.
- I contratti a tempo determinato di cui alla presente lettera sono esclusi dai limiti quantitativi di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. 15 giugno 2015, n° 81.
- L’applicabilità del salario minimo OSC è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 84, nelle forme ivi previste.”
*alcuni riferimenti normativi del testo sono in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/07/2016