Istituzione del contratto “Socrate” per l’occupazione

  1. È istituito il contratto “Socrate” per l’occupazione (OSC) come strumento per favorire lo sviluppo e l’occupazione nell’industria manifatturiera.
  2. L’OSC ha natura sperimentale. Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM si riservano, quindi, di verificarne l’efficacia al fine di individuare eventuali correttivi idonei sia a promuoverne ulteriormente l’applicazione, che a garantirne la corretta applicazione.
  3. L’OSC è un contratto di ingresso, a tempo determinato, di natura subordinata e con finalità di incentivazione della stabilità occupazionale. Come previsto al successivo comma 8, l’OSC è diretto:
    – a determinate categorie di lavoratori o a particolari tipologie di aziende;
    – a favorire l’occupazione in situazioni di criticità occupazionale.
    L’OSC ha la finalità sociale di sostenere e accrescere le opportunità di occupazione a fronte di investimenti produttivi e organizzativi e di favorire specificamente l’incremento del tasso di occupazione giovanile, femminile e degli ultracinquantenni nella piccola e media industria metalmeccanica.
    L’OSC può essere utilizzato esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il presente CCNL.
  1. L’OSC può essere utilizzato dal datore di lavoro una sola volta per il medesimo lavoratore. L’OSC è un percorso incentivato di accesso o reinserimento al lavoro cui segue, in caso di conferma del lavoratore, la stabilizzazione a tempo indeterminato.

Durata

  1. L’OSC ha una durata variabile da sei a diciotto mesi continuativi e non prorogabili.
  2. Il datore di lavoro, prima della scadenza dell’OSC, comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto che, in tale caso, è convertito automaticamente a tempo indeterminato. In assenza di comunicazione il contratto si intende convertito automaticamente a tempo indeterminato.
  3. Al contratto OSC si applicano i periodi di prova previsti dall’ art. 3.

Ambito di applicazione

  1. L’OSC ha l’obiettivo di favorire l’occupazione sia in situazioni di criticità occupazionale che per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori; pertanto, si applica esclusivamente alle seguenti fattispecie:
  2. lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età;
  3. donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
  4. lavoratrici e lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni;
  5. lavoratrici che hanno perso o stanno ricercando un’occupazione;
  6. lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
  7. lavoratrici e lavoratori assunti per l’avvio di nuove attività nei primi ventiquattro mesi;
  8. lavoratrici e lavoratori assunti da imprese che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.

Assunzione e retribuzione

  1. I lavoratori assunti con OSC sono inquadrati secondo quanto previsto all’art. 10 del presente contratto in base alle mansioni assegnate e hanno diritto sia a tutti i trattamenti ivi stabiliti che a quelli in atto in azienda, purché compatibili con la natura del contratto a termine.

I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente.

Cat. Importi in Euro al 1° Settembre 2016
1.325,00
1.325,00
1.365,00
1.425,00
1.530,00
1.640,00
1.760,00
1.910,00
2.125,00

 

  1. Il lavoratore, in caso di mancata conferma al termine dell’OSC, matura il diritto a percepire un elemento retributivo di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare previsto dall’art. 36, a parità di livello, e quello applicato nel corso del rapporto. Tale elemento retributivo, da assoggettare agli oneri sociali corrispondenti, sarà corrisposto unitamente alle spettanze correnti dell’ultimo mese di servizio.

Modalità di approvazione dell’OSC

  1. L’applicazione dei minimi di cui al precedente comma 9 è subordinata all’approvazione della richiesta, entro sette giorni dalla sua presentazione da parte del datore di lavoro, della Commissione di validazione costituita da Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM nazionali. In caso di mancata ricezione della risposta entro i sette giorni successivi alla richiesta, questa si intenderà approvata. In caso di esplicita risposta negativa della Commissione, il contratto deve considerarsi a tempo determinato, per la durata prefissata e alle normali condizioni di legge e del presente Ccnl. La Commissione opera attraverso un sistema di validazione informatizzato.

Richiesta e validazione dell’OSC

  1. Il datore di lavoro deve presentare la richiesta corredandola, obbligatoriamente, con la seguente documentazione:
    – documento di identità e codice fiscale/partita I.V.A. del datore di lavoro e del lavoratore;
    – dichiarazione autocertificata (ai sensi della vigente normativa – art. 46 d.P.R. n. 445/2000) dal datore di lavoro, in relazione alla causale ricorrente,  relativa a:
  • data di inizio attività, per le imprese in fase di avvio;
  • attestazione dell’avvenuto incremento occupazionale, per le imprese che assumono ai sensi del punto 8, lett. e);
  • natura e anno di realizzazione degli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.

Monitoraggio e Banca dati

  1. Per le attività di monitoraggio e controllo, e a parziale copertura delle spese per il sistema di validazione dell’OSC, è stabilito un contributo obbligatorio, a carico del datore di lavoro, pari a € 80,00 per ogni lavoratore assunto con il medesimo contratto. Il sistema di validazione sarà operativo entro il 15 settembre 2016.
  2. I dati provenienti dalla costituzione, eventuale interruzione, conferma e formazione dei rapporti di lavoro con OSC, sono conservati in apposita Banca dati, a disposizione di Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM, organizzata allo scopo di monitorare continuamente l’evoluzione dell’istituto e disporre eventuali correttivi.
  3. Le Organizzazioni territoriali di Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM potranno usufruire dei dati raccolti per favorire percorsi di ricollocazione per i lavoratori interessati.

Formazione

  1. I lavoratori assunti con OSC saranno formati in modo adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, così come previsto dall’art. 60, lettera b). I lavoratori assunti con OSC saranno coinvolti in percorsi di addestramento.

Welfare

  1. Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall’articolo 46.

Norme finali

  1. Per quanto non contemplato dal presente istituto valgono le disposizioni di legge e del vigente CCNL.
  2. I contratti a tempo determinato di cui alla presente lettera sono esclusi dai limiti quantitativi di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. 15 giugno 2015, n° 81.
  3. L’applicabilità del salario minimo OSC è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 84, nelle forme ivi previste.”

 

*alcuni riferimenti normativi del testo sono in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/07/2016